Lo Statuto

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI MINOPRIO
Viale Raimondi 54 – 20070 Vertemate con Monoprio (COMO)
Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
“AEA Minoprio A.P.S.”
Ente del Terzo Settore.

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione
È costituita con sede in Vertemate con Minoprio (CO) viale Raimondi n.54 un’Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, che assume la denominazione di “AEA Minoprio”.
Il cambio di sede all’interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
L’Associazione può costituire sedi secondarie.
Art. 2 Finalità
L’Associazione svolge le proprie attività con finalità di utile sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcun scopo di lucro e nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati.
È apartitica, apolitica ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno completo il loro senso morale e civile.
L’Associazione si propone di:
mantenere il legame ideale e sentimentale con la Scuola, tra le vecchie e nuove generazioni di studenti;
supportare la Scuola nelle attività di orientamento e in progetti e attività culturali, scientifici e didattici a favore degli studenti;
commemorare e celebrare docenti ed allievi che particolarmente si son resi benemeriti, nonché promuovere iniziative volte a far conoscere la storia della Scuola;
favorire riunioni e manifestazioni di ex allievi con ogni forma di attività culturale e sociale, ivi compreso eventi musicali, culturali, sportivi, scientifici e aggregativi in genere;
sviluppare, anche in collaborazione con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e a sviluppare principi di solidarismo e valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo.
Art. 3 durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 26 del presente statuto.

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:

  1. organizzare incontri d’orientamento;
  2. organizzare corsi di formazione, seminari, dibattiti, congressi, incontri, tavole rotonde, conferenze, o partecipare all’organizzazione dei medesimi con altri soggetti, organizzare iniziative, servizi, attività culturali ricreative, corsi, congressi, seminari, dibattiti e divulgazioni di libri, riviste, bollettini ed altri supporti;
  3. affittare, gestire locali ed immobili ove sia reso possibile ai soci, in possesso dei requisiti idonei, per l’esercizio, lo studio, la diffusione, e la formazione nell’ambito di arti e tecniche in accordo con i fini sociali;
  4. acquistare beni mobili e strumentali ai fini della didattica della scuola e della gestione dell’Associazione;
  5. assumere personale o collaboratori anche in modo saltuario o temporaneo, e giovarsi altresì delle prestazioni di persone esterne all’Associazione stessa;
  6. realizzare e promuovere studi, indagini e ricerche;
  7. realizzare pubblicazioni, articoli, giornali, traduzioni di testi pertinenti;
  8. stipulare intese e convenzioni con Enti, Associazioni ed altri organi pubblici e privati nazionali e stranieri per promuovere iniziative in sintonia con gli altri scopi sociali;
  9. giovarsi, oltre che delle quote associative, di eventuali contributi specifici e di donazioni; potrà inoltre inoltrare richiesta per ricevere sovvenzioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati finalizzati agli scopi dell’Associazione;
  10. consociarsi ad altre Associazioni, ad Organismi pubblici o privati o persone fisiche per realizzare e promuovere progetti;
  11. organizzare incontri di carattere culturale e professionale, e promuovere lo svolgimento di stages, riunioni e ritrovi tra i soci contribuendo a sviluppare il senso di appartenenza e di dialogo tra le generazioni di ex allievi.
    L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca su beni sociali; la concessione di fideiussioni ed altre malleverie.
    Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e a esclusivo scopo di autofinanziamento, l’Associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale e dei principi contabili applicabili, ivi compresa l’eventuale tenuta di una contabilità separata.

Art. 5 Altre attività
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può organizzare inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
· attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
· ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate
Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per la gestione delle attività organizzate l’Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo, collaborazioni o lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell’associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.


Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d’Esercizio e scritture contabili
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Il bilancio è redatto nella forma di un rendiconto per cassa qualora i limiti economici e finanziari di legge lo consentano. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione per i 15 giorni antecedenti l’Assemblea, per poter essere consultato da ogni Associato, e approvato dall’Assemblea stessa entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale ed infine depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio Sociale
Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.9 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
· dai beni mobili e immobili di proprietà;
· dalle eccedenze degli esercizi annuali;
· da donazioni, erogazioni, lasciti;
· da quote di partecipazioni societarie;
· da obbligazioni e altri titoli pubblici;
· dal fondo di riserva;
· da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all’articolo 24 del presente statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
· dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
· dai proventi della gestione del patrimonio;
· dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente statuto;
· dalle attività di raccolta fondi;
· dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
· dai contributi di Enti Pubblici e privati;
· dalle convenzioni con Enti Pubblici;
· contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
· dalle erogazioni liberali;
· dai titoli di solidarietà;
· dai corrispettivi pagati dagli associati per la partecipazione ad attività organizzate dall’associazione, sempre che queste attività rientrino nell’ambito degli scopi e delle finalità previste dallo statuto;
· proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche da attività commerciali marginali, artigianali e agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
· da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali
L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Revisione legale dei Conti
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell’organo di controllo di cui all’articolo 21 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.


Titolo IV I Soci

Art.13 Adesione all’Associazione
Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’organizzazione e contribuisce a realizzarle volontariamente, ovvero colui che partecipa all’attività istituzionale dell’ente senza limiti temporali alla vita associativa.
I Soci possono essere Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari. All’Associazione può appartenere in qualità di Socio Fondatore o Onorario qualsiasi persona non più studente di età non inferiore ad anni 18, che abbia frequentato la Scuola di Minoprio (S.O.F.F dal 1962 al 1982 poi Istituto Giordano dell’Amore) per almeno 1 anno, o vi abbia conseguito il diploma di maturità, o abbia frequentato ed ultimato uno dei corsi ITS o di specializzazione nei vari settori. Possono inoltre essere soci ordinari i professori che abbiano ricoperto la carica di Preside per almeno un anno o che abbiano esercitato l’insegnamento per almeno due anni presso la Scuola di Minoprio.
Sono Soci Fondatori coloro che si costituiscono per la creazione dell’Associazione; sono ordinari i soci che partecipano alla vita ordinaria dell’Associazione; sono soci sostenitori tutti coloro che sostengono moralmente, culturalmente ed economicamente l’Associazione.
In casi speciali il Consiglio potrà altresì ammettere in qualità di Soci Sostenitori aderenti Enti o persone che abbiano avuto particolari legami con l’Associazione o con la Scuola, e che comunque, per l’opera da essi svolta, abbiano acquistato titoli di benemerenza verso il sodalizio.
In determinati speciali casi, il Consiglio potrà altresì attribuire la qualifica di socio onorario.
I soci che intendono dimettersi devono far pervenire le loro dimissioni entro il mese di giugno. Il socio è dichiarato decaduto se entro 30 giorni dalla data di scadenza non avrà versato la quota associativa.
In caso diverso l’adesione si intende rinnovata per l’anno seguente con l’obbligo di corresponsione della quota relativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 14 Modalità di ammissione
Per essere ammessi come soci, è necessario presentare una domanda scritta o in forma telematica al Consiglio Direttivo, con l’osservanza delle modalità richieste e dichiarando di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
La presentazione della domanda di ammissione ed il versamento della quota associativa danno diritto a acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, solo successivamente alla delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo comunica all’interessato le motivazioni dell’esclusione, e questi può presentare ricorso, sul quale si pronuncia a maggioranza dei presenti, in via definitiva, l’Assemblea ordinaria dei soci nella sua prima convocazione. È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, cosi come richiesto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 460/97.

Art. 15 Diritti e doveri degli associati
Il Socio, che, ammesso, sarà iscritto nell’apposito libro (o elenco in forma telematica) a cura dell’organo amministrativo. Come tutti i soci ha diritto di voto, di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni indette dall’Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento della quota associativa; di votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dell’eventuale regolamento interno, del rendiconto economico e finanziario trasmesso dal Consiglio Direttivo; di essere informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto secondo quanto stabilito dal presente statuto.
I soci sono tenuti:
al pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. Il mancato pagamento nei termini stabiliti dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all’esclusione del socio;
alla osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazione della cassa sociale e attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 16 Cessazione del tesseramento
I soci cessano di essere tesserati per l’associazione:
a) per dimissioni;
b) per scioglimento volontario dell’Associazione;
c) per decesso;
d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociale dell’associazione e/o della rete associativa cui l’associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;
Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell’Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l’Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all’assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l’associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Art. 17 Intrasmissibilità delle quote sociali
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Titolo V Organi dell’Associazione

Art. 18 Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione:
L’Assemblea Sociale;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente.
Ricorrendo le circostanze di cui all’articolo 23 del presente Statuto, è organo sociale anche
l’Organo di Controllo.

Art. 19 L’Assemblea Sociale
E’ il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.
E’ convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l’anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 20 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni,.
Quale Assemblea ordinaria:
· approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto;
· approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
· delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
Sia in via ordinaria che straordinaria:
· delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
· approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
· elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;
· nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
· delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
· In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un’altra delega oltre alla sua.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo
E’ eletto dall’Assemblea Sociale. E’ composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente. I suoi componenti devono essere ex allievi soci dell’Associazione, ai quali potrà aggiungersi un rappresentante della Scuola. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.
In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;
redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione;
prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti;
redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’Associazione e del bilancio preventivo e sottoporlo all’Assemblea;
sottoporre alla ratifica dell’Assemblea l’importo delle quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari;
determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
decidere in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti soci;
sottoporre alla ratifica dell’Assemblea l’esclusione dei soci;
compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Delibera sulle questioni all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 21 Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo
Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti ai membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo ratificato dall’Assemblea.
Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci ex allievi regolarmente tesserati, in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 22 Il Presidente
E’ eletto dall’Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 L’Organo di Controllo
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 24 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
Nelle more dell’istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 25 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 26 Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.
A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.
Norma transitoria.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Il Presidente
Moreno Berto

Il Segretario
Lorenzo Ceschina

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